Un gruppo di persone con diverse disabilitá uditive e visive si sta attivando da diversi mesi per la MODIFICA DELLA LEGGE 107/10
Il 12 aprile del 2004 la Comunità Europea ha deliberato la “dichiarazione scritta dei diritti delle persone sordocieche”, riconoscendo la sordocecità quale minorazione sensoriale “disabilità distinta, specifica”, invitando gli stati membri a recepirla. ecco i requisiti, specificati dalla comunità Europea, per definire un soggetto “sordocieco”.
Questa dichiarazione evidenzia il fatto che la percezione ambientale, la comunicazione, le difficoltà relazionali delle persone sordocieche, siano ben diverse e più limitanti di quelle difficoltà che sono proprie delle persone soltanto cieche o soltanto sorde, così come diversi sono gli strumenti idonei al superamento di questi specifici e distinti limiti percettivi.
La sordocecità non é la somma dei limiti dati dalle due minorazioni vista e udito, ma è una disabilità a sé, diversa, distinta e specifica.
La dichiarazione Europea, non pone limite di età per il riconoscimento di questa gravissima minorazione considerando sordocieco anche il soggetto che mantiene un uso parziale di uno o di entrambi i sensi.
Il parlamento italiano, con la legge 24 giugno 2010 n° 107 all’articolo 1 stabilisce che
“La presente legge é finalizzata al riconoscimento della sordocecitá come disabilità specifica unica, sulla base degli indirizzi contenuti nella dichiarazione scritta sui diritti delle persone sordocieche dal Parlamento europeo, del 12 aprile 2004”.
Nonostante questa premessa, la legge, negli articoli successivi, si ricollega a quanto già stabilito dalla normativa vigente in merito alla cecità ed alla sordità (art.2 comma 1).
La legge Italiana (107/10) NON recepisce affatto la risoluzione Europea, in quanto la normativa vigente in Italia (comma 2, art.1 legge 381 del 26 maggio 1970 e comma 2 art 2 legge 95 del 20 febbraio 2006), stabilisce che “si considera sordo il minorato sensoriale dell’udito affetto da sordità congenita o acquisita durante l’età evolutiva che gli abbia compromesso il normale apprendimento del linguaggio parlato, purché la sordità non sia di natura esclusivamente psichica o dipendente da cause di guerra, di lavoro o di servizio”.
Rifacendosi alla normativa vigente, la legge 107/10 quindi, conferma che, chi perde l’udito dopo l’età evolutiva (oltre i dodici anni), avendo avuto la possibilità di apprendere il linguaggio verbale, non viene riconosciuto sordo ma semplicemente invalido civile.
Da queste premesse si evince che NON sono riconosciute sordocieche le persone che pur presentando una importante minorazione visiva, perdono l’udito nell’età adulta, tantomeno coloro che sono nate con un minimo residuo uditivo e lo mantengono nel tempo.
Il problema riguarda anche quelle persone che hanno mantenuto in minima parte la funzione sensoriale uditiva aggiungendo a questo l’essere cieco, cieco parziale oppure ipovedente grave (legge 382/70 e 138/2001). Queste ultime categorie di persone non sono in grado di supportarsi con la lettura labiale e nemmeno con la LIS (lingua dei segni), dal momento in cui potendo avere una patologia della vista (spesso degenerativa), non riescono più a vedere i movimenti dell’interlocutore.
Ebbene, per queste persone inizia il calvario dell’isolamento nella comunicazione e quindi l’esclusione sociale, perché in Italia NON essendo considerati sordociechi per la grave mancanza legislativa, NON sono attivate per loro quelle “tutele” che il riconoscimento della sordocecitá come disabilità specifica e distinta dovrebbe attivare: la formazione di personale che abbia una competenza qualificata, la riabilitazione attraverso ausili specifici di nuova generazione e la corretta assistenza; inoltre la formazione permanente e l’inserimento al lavoro, così come previsto dalla dichiarazione Europea.
Con la negazione del corretto riconoscimento della sordocecità quale disabilità distinta, il legislatore non ha nemmeno ritenuto opportuno classificare la gravità di questa minorazione dal momento in cui NON ha riconosciuto la vicarietà che rende uniti nella comunicazione la vista e l’udito. Questa classificazione sarebbe indubbiamente utile ad esempio anche a tutte quelle persone che si sono sottoposte all’intervento dell’impianto cocleare che continuano ad avere problemi nella percezione uditiva. Ancora più utile sarebbe per quei soggetti che hanno anche una compromissione della vista
Più volte sia le associazioni di categoria, sia i privati cittadini hanno invitato i governi che dal 2010 si sono susseguiti a riformulare la normativa sulla sordocecità senza alcun risultato.
Partecipare numerosi ad una iniziativa di sollecito presso le istituzioni governative, evidenzia la dimensione del disagio e della gravità dei limiti che questa minorazione pone. Nel 2016, l’ISTAT, con la Lega del Filo D’Oro, hanno reso pubblico il risultato della ricerca su quante persone con la minorazione vista-udito in condizione di gravità ci sono in Italia. Il risultato è sorprendente: 189.000 circa, dove il 57% dei quali esclusi dalla vita sociale relegati in casa. Favorire una maggiore presenza delle associazioni sul territorio nazionale migliorerebbe di molto le condizioni di vita di queste persone. Ricordiamo che una persona sordocieca non può essere lasciata sola e dovrebbe avere accanto una persona che le permetta di interagire con la società. Questo è un onere che pesa interamente sulle famiglie, che non hanno gli strumenti, il tempo sufficiente e il personale qualificato delle grandi associazioni.
Di seguito riportiamo le istruzioni per inviare via e-mail una lettera al presidente della Repubblica e a tre associazioni storiche. L’iniziativa prevede l’invio in contemporanea tra il 23 e il 24 Settembre, in questo modo possiamo dare maggiormente la dimensione della partecipazione popolare.
Considerando che la sordocecità è causata da patologie diverse e spesso rare e le persone che ne sono affette non sono poche, se in ogni famiglia in cui c’è una persona disabile, ogni componente (maggiorenne) partecipasse a questa iniziativa, i numeri lieviterebbero in maniera sostanziale. Possono ovviamente partecipare anche tutti coloro che pur non essendo direttamente interessati all’argomento ritengono giusto condividerlo ed abbracciare l’iniziativa.
Testo tratto da
Blog Sordocecità per la modifica della legge 107/10
Scritto da Angelo Costantino Sartoris
Per l’iniziativa del 23-24 settembre, queste sono le istruzioni e gli indirizzi email per spedire la lettera per la modifica della legge 107/10 sui diritti delle persone sordocieche.
Prima di spedire la lettera, È NECESSARIO corredarla in fondo al documento, dei propri dati personali obbligatori, altrimenti la lettera non avrà nessun valore:
Nome Cognome
indirizzo (Via; civico; cap; città; provincia.)
Indirizzo di posta elettronica.
LA LETTERA VA INOLTRATA TRA IL 23 e il 24 settembre 2018 tutti quei giorni per dare più visibilità alla nostra iniziativa. E se in famiglia vi sono più persone adulte con una propria posta elettronica, invitiamole a darci una mano e inviare anch’essi la lettera.
Per inviare la lettera ALLE ASSOCIAZIONI, dovrà essere inserito
l’OGGETTO: Sordocecità per la modifica della legge 107/10
e inserito il testo corredato dei dati obbligatori, basta inviare la mail.
Per scrivere al PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA bisogna entrare qui
e appare una pagina dove c’è il disegno di una busta e a fianco la scritta “POSTA ELETTRONICA”. Si entra così nella pagina dedicata alle comunicazioni che è un modulo. Sulla casella dedicata si scrive l’oggetto: “Sordocecità per la modifica della legge 107/10. Si compilano le caselle con i dati obbligatori e alla fine, dove è indicato si inserisce facendo copia incolla, il testo e si inoltra.
POICHE’ IN QUESTo MODULo DI INVIO NON SI POSSONO SCRIVERE PIU DI 5000 CARATTERI, USA IL TESTO RIDOTTO CHE TROVI IN QUESTO ARTICOLO
Per il PRESIDENTE DELLA CAMERDA DEI DEPUTATI vi è un percorso simile., ma non ci sono limiti di testo e puoi usare il TESTO COMPLETO. Bisogna entrare nel sito e seguire un percorso analogo.
E’ necessario completare le procedure di cui sopra, confermando l’ invio del messaggio cliccando sul link che si riceve via mail
INVECE PER INVIARE LA MAIL STANDARD USA IL TESTO COMPLETO.
Questi sono i recapiti, dei quali bisogna servirsi solo delle e-mail.
segreteriagabinettopresidente@senato.it
segreteriausg@governo.it
segreteriaministro@sanita.it
segretariato.generale@sanita.it
segreteriadipfamiglia@governo.it
sg@legadelfilodoro.it
presidente@uiciechi.it
protocollo@ens.it
Qui di seguito trovate trovate l’elenco delle associazioni a cui facciamo riferimento
Al Presidente del
Consiglio dei Ministri
Della Repubblica Italiana
Dott. Giuseppe Conte
Palazzo Chigi
Piazza Colonna 370
00187 Roma – Italia
TEL. SEGRETERIA 066779.7743
Al Ministro della
Repubblica Italiana
Per la Salute
On. Giulia Grillo
Lungotevere Ripa 1
00153 Roma – Italia
TEL. SEGRETERIA 06..5994.5609
Al Ministro della
Repubblica Italiana
Per le politiche della famiglia
On. Lorenzo Fontana
Via della Ferratella
In Laterano 51
00184 Roma – Italia
TEL. SEGRETERIA 06.779.6940
Alla Segreteria Generale
Dell’associazione
Lega Del Filo D’Oro
Via Montecerno 1
60027 Osimo (AN) – Italia
TEL. 071-72451
Al Presidente del forum sulle disabilità
e, Presidente de
L’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti
Prof. Mario Barbuto
Via Mentana 2b
00185 Roma (Italia)
TEL. 06-4469321
Al Presidente de
L’Ente Nazionale Sordi
Dott. Petrucci Giuseppe
Via Gregorio VII n. 120
00165 Roma
TEL. 06-3980531
Per questi indirizzi può essere inoltrata UNA SOLA MAIL mettendo nello spazio dedicato ai DESTINATARI tutti gli indirizzi sopra citati
OGGETTO dell’ e-mail: Sordocecità per la modifica della legge 107/10
Al Presidente della
Repubblica Italiana
On. Sergio Mattarella
Palazzo del Quirinale
00187 Roma – Italia
e
Alla Presidente del Senato
Della Repubblica Italiana
Sen. Maria Elisabetta
Alberti Casellati
Palazzo Madama
Piazza Madama
00186 Roma – Italia
e
Al presidente della
Camera dei Deputati
Della Repubblica Italiana
On. Roberto Fico
Palazzo Montecitorio
Piazza Montecitorio
00186 Roma – Italia
e
Al Presidente del
Consiglio dei Ministri
Della Repubblica Italiana
Dott. Giuseppe Conte
Palazzo Chigi
Piazza Colonna 370
00187 Roma – Italia
e
Al Ministro della
Repubblica Italiana
Per la Salute
On. Giulia Grillo
Lungotevere Ripa 1
00153 Roma – Italia
Al Ministro della
Repubblica Italiana
Per le politiche della famiglia
On. Lorenzo Fontana
Via della Ferratella In Laterano 51
00184 Roma – Italia
e p.c.
All’associazione
Lega Del Filo D’Oro
Via Montecerno 1
60027 Osimo – Italia
e p.c.
Al Presidente del forum sulle disabilità
e, Presidente de
L’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti
Prof. Mario Barbuto
Via Mentana 2b
00185 Roma (Italia)
Oggetto: Legge sul riconoscimento della sordocecità (L. 24 giugno 2010 n.107) Una legge totalmente ingiusta. Una legge da rifare.
Premessa:
La comunità Europea il 12 aprile del 2004 ha deliberato la “dichiarazione scritta dei diritti delle persone sordocieche”, essa riconosce la sordocecità definendo questa pluriminorazione sensoriale “quale disabilità distinta, specifica”, invitando gli stati membri a recepirla,specificando inoltre i requisiti per definire un soggetto “sordocieco”.
Questa risoluzione evidenzia il fatto che la percezione ambientale, la comunicazione, le difficoltà relazionali siano ben diverse e più limitanti di quelle difficoltà che sono proprie delle persone soltanto cieche o soltanto sorde, così come diversi sono gli strumenti idonei al superamento di questi specifici e distinti limiti percettivi. la sordocecità non e’ la somma dei limiti dati dalle due minorazioni vista e udito, ma è una disabilità a sé, diversa e specifica per il semplice fatto che nella comunicazione la vista e l’udito sono sensi vicarianti.
La dichiarazione Europea, non pone limite di età per il riconoscimento di questa gravissima minorazione considerando i soggetti sordociechi anche nel caso in cui la maggior parte di essi mantiene un uso parziale di uno o di entrambi i sensi.
Il parlamento italiano, con la legge 24 giugno 2010 n° 107 all’articolo 1 stabilisce che “La presente legge e’ finalizzata al riconoscimento della sordocecitá come disabilità specifica unica, sulla base degli indirizzi contenuti nella dichiarazione scritta sui diritti delle persone sordocieche dal Parlamento europeo, del 12 aprile 2004” e successivamente si ricollega a quanto già stabilito nelle normative vigenti in merito alla cecità ed alla sordità (art.2 comma 1).
Questi riferimenti di leggi preesistenti evidenziano come questa legge è stata approvata con l’intento di NON recepire affatto la risoluzione Europea, in quanto la normativa vigente nel merito della sordità in Italia (comma 2, art.1 legge 381 del 26 maggio 1970 e comma 2 art 2 legge 95 del 20 febbraio 2006), stabilisce che “si considera sordo il minorato sensoriale dell’udito affetto da sordità congenita o acquisita durante l’età evolutiva che gli abbia compromesso il normale apprendimento del linguaggio parlato, purché la sordità non sia di natura esclusivamente psichica o dipendente da cause di guerra, di lavoro o di servizio”.
Quindi,
stando alla legge 381/70 e di conseguenza anche alla legge 107/10, chi perde l’udito dopo l’età evolutiva (oltre i dodici anni), avendo imparato a parlare non viene riconosciuto sordo, ma la legge lo definisce invalido civile anche se non sente nulla. Di conseguenza NON sono riconosciute sordocieche le persone che, pur presentando una importante minorazione visiva, diventano sorde nell’età adulta. L’aver imparto a parlare, in una persona che non sente e non vede non permette di dialogare, manca ogni canale percettivo nel rapporto di reciproca comunicazione. Non vengono considerati sordociechi nemmeno coloro che sono nati con un minimo residuo uditivo, sia che lo perdano, sia che lo mantengano, pur non avendo più le condizioni sensoriali sufficienti alla comunicazione.
Il problema riguarda soprattutto quelle persone che nel corso della vita , dopo il dodicesimo anno, hanno perso totalmente la percezione della vista e dell’udito. Ma anche coloro che hanno mantenuto in minima parte la funzione sensoriale uditiva aggiungendo a questo, l’essere cieco assoluto, cieco parziale oppure ipovedente grave (leggi 382/70 e 138/2001). Stando queste condizioni, ci troviamo a dover fare i conti con il fatto che queste persone non sono in grado di comunicare supportandosi con la lettura labiale e nemmeno con la LIS (lingua dei segni), dal momento in cui avendo una patologia degenerativa della vista non riescono più a vedere i movimenti dell’interlocutore. Ebbene, per queste persone e dei loro famigliari inizia il calvario dell’isolamento nella comunicazione e quindi l’esclusione sociale, perché in Italia NONessendo riconosciute persone sordocieche per la grave mancanza legislativa, NON sono attivate per loro e le loro famiglie quelle “tutele” che il riconoscimento della sordocecità qualedisabilita’ specifica e distinta dovrebbe attivare. Diversamente sarebbero attivati i servizi essenziali come la formazione di personale che abbia competenze qualificate per la specifica comunicazione, la riabilitazione attraverso ausili specifici di nuova tecnologia e la corretta assistenza, nonché la formazione permanente e l’inserimento al lavoro, così come previsto dalle leggi Italiane e dalla dichiarazione Europea.
Nel giugno del 2016, presso il Ministero della Salute, durante un convegno, la Lega Del Filo D’Oro e l’I.S.T.A.T. hanno reso pubblica una ricerca dove viene evidenziato che in Italia le persone con la doppia minorazione vista-udito in condizione di gravità sono più di 189.000. Il 57% delle quali in condizione di non autosufficienza. Una situazione gravissima e purtroppo non considerata dai legislatori. Anche dopo il 2016. Difatti più volte, le associazioni, ma anche liberi cittadini hanno invitato le autorità competenti di intervenire per riconoscere nel modo indicato dal Parlamento Europeo, la sordocecità. Non ci sono state e non ci sono attualmente risposte.
Il 21 ottobre 2014, è stata depositata in undicesima commissione del Senato della Repubblica Italiana, una petizione firmata da liberi cittadini, alla quale è stato assegnato il numero 1345 ad oggi non s’è ancora avuto risposta.
Si chiede:
che l’attuale legge 24 giugno 2010 n. 107 venga riformulata in toto in modo che la sodocecità venga riconosciuta di fatto e non solo in astratto con articoli fuorvianti, una disabilità distinta, specifica, non la somma di due disabilità, in quanto i due organi vista-udito, sono organi vicarianti nella comunicazione. Che venga riconosciuta la vicarietà dei due sensi vista e udito come requisito essenziale per la comunicazione. Che venga costituita una commissione speciale per la classificazione delle diverse gravità del deficit sensoriale compensativo in base ai diversi livelli residuali, come già avviene per le singole disabilità della vista e dell’udito. Che le commissioni per l’accertamento della sordocecità siano specifiche per competenza. Che alle persone con la minorazione vista/udito in condizione di gravità vengano erogati gratuitamente i presidi sanitari quali ad es. protesi acustiche di avanzata tecnologia aggiornando il nomenclatore a proposito.
Che come già alcuni stati hanno riconosciuto il terzo sabato di settembre “giornata mondiale dedicata alle persone con la Sindrome di Usher (malattia rara che causa sordocecità), sarebbe utile che anche l’Italia aderisca a questa iniziativa.
La persona di riferimento di questa manifestazione, già primo firmatario nel 2014 della petizione n. 1345 assegnata in undicesima commissione del Senato è:
Angelo Costantino Sartoris
cell. 347.889 4651 – e mail: ancosart@libero.it
In attesa di un vostro riscontro porgiamo distinti saluti.
Nome Cognome
indirizzo (Via; civico; cap; città; provincia.)
Indirizzo di posta elettronica.
Oggetto della Missiva: Sordocecità per la modifica della legge 107/10
La comunità Europea il 12 aprile del 2004 ha deliberato la “dichiarazione scritta dei diritti delle persone sordocieche”, essa riconosce la sordocecità definendo questa pluriminorazione sensoriale “quale disabilità distinta, specifica”, invitando gli stati membri a recepirla, specificando inoltre i requisiti per definire un soggetto “sordocieco”.
Questa risoluzione evidenzia che la percezione ambientale, la comunicazione, le difficoltà relazionali siano ben diverse e più limitanti di quelle difficoltà che sono proprie delle persone soltanto cieche o soltanto sorde, così come diversi sono gli strumenti idonei al superamento di questi specifici e distinti limiti percettivi. la sordocecita’ non e’ la somma dei limiti dati dalle due minorazioni vista e udito, ma è una disabilità a sé, diversa e specifica per il semplice fatto che nella comunicazione la vista e l’udito sono sensi vicarianti.
La dichiarazione Europea, non pone limite di età per il riconoscimento di questa gravissima minorazione considerando i soggetti sordociechi anche nel caso in cui alcuni di essi mantiene un uso parziale di uno o di entrambi i sensi.
Il parlamento italiano, con la legge 24 giugno 2010 n° 107 all’articolo 1 stabilisce che “La presente legge e’ finalizzata al riconoscimento della sordocecita’ come disabilità specifica unica, sulla base degli indirizzi contenuti nella dichiarazione scritta sui diritti delle persone sordocieche dal Parlamento europeo, del 12 aprile 2004” e successivamente si ricollega a quanto già stabilito nelle normative vigenti in merito alla cecità ed alla sordità (art.2 comma 1).
Questi riferimenti di leggi preesistenti evidenziano come questa legge è stata approvata con l’intento di NON recepire affatto la risoluzione Europea, in quanto la normativa vigente nel merito della sordità in Italia NON riconosce sorde le persone coloro che hanno imparato a parlare durante l’età evolutiva.
Quindi, stando alla legge 381/70 e di conseguenza anche alla legge 107/10, chi perde l’udito dopo l’età evolutiva (oltre i dodici anni), avendo imparato a parlare non viene riconosciuto sordo. Di conseguenza NON sono riconosciute sordocieche le persone che, pur presentando una importante minorazione visiva, diventano sorde nell’età adulta. L’aver imparato a parlare, per una persona che non sente e non vede non permette di dialogare. Manca ogni canale percettivo nel rapporto di reciproca comunicazione. Ebbene, per queste persone e dei loro famigliari inizia il calvario dell’isolamento nella comunicazione e quindi l’esclusione sociale, perché in Italia NON essendo riconosciute persone sordocieche per la grave mancanza legislativa, NON sono attivate per loro e le loro famiglie quelle “tutele” che il riconoscimento della sordocecita’ quale disabilita’ specifica e distinta dovrebbe attivare.
Si chiede:
che l’attuale legge 24 giugno 2010 n. 107 venga riformulata in toto in modo che la sodocecità venga riconosciuta di fatto e non solo in astratto con articoli fuorvianti, una disabilità distinta, specifica, in quanto i due organi vista-udito, sono organi vicarianti nella comunicazione. Che venga costituita una commissione speciale per la classificazione delle diverse gravità del deficit sensoriale compensativo in base ai diversi livelli residuali, come già avviene per le singole disabilità della vista e dell’udito. Che le commissioni per l’accertamento della sordocecità siano specifiche per competenza. Che alle persone con la minorazione vista/udito in condizione di gravità vengano erogati gratuitamente i presidi sanitari quali ad es. protesi acustiche di avanzata tecnologia aggiornando il nomenclatore a proposito.
Che come già alcuni stati hanno riconosciuto il terzo sabato di settembre “giornata mondiale dedicata alle persone con la Sindrome di Usher (malattia rara che causa sordocecità), sarebbe utile che anche l’Italia aderisca a questa iniziativa.
La persona di riferimento di questa manifestazione, già primo firmatario nel 2014 della petizione n. 1345 assegnata in undicesima commissione del Senato è:
Angelo Costantino Sartoris
cell. 347.889 4651 – e mail: ancosart@libero.it
In attesa di un vostro riscontro porgo distinti saluti.
Nome Cognome
indirizzo (Via; civico; cap; città; provincia.)
Indirizzo di posta elettronica.